Onori e oneri del CFO e… il contratto? Articolo di Lucio Insinga sulla rivista “Il Dirigente”

Ott
10

Onori e oneri del CFO e… il contratto? Articolo di Lucio Insinga sulla rivista “Il Dirigente”

Con la sigla Cfo (chief financial officer) s’identifica il direttore finanziario anglosassone.

Nella realtà italiana tale soggetto è invece più conosciuto con l’acronimo Daf o Dafc, direttore amministrazione finanza e controllo. A differenza del collega anglosassone nel quale primeggia quel “financial”, che ne connota esattamente la funzione, quello italiano assume in sé un coacervo di competenze e responsabilità. E, a onor del vero, la sigla Dafc non è neppure esaustiva di tutte le conoscenze che si richiedono al direttore amministrativo italiano.

Nelle nostre imprese “bonsai”, affette da quel nanismo, in parte figlio di quella limitata visione dell’imprenditore, il ruolo del Dafc è concentrato in un dirigente – ma sovente anche in un quadro che per le competenze e le attività che ricadono sotto la sua responsabilità diretta potrebbe assumere il ruolo di direttore generale (il corrispondente general manager o managing director).

Non a caso infatti, oltre alle attività tipiche dell’area amministrativa e finanziaria, al nostro Dafc fanno capo anche attività che riguardano l’organizzazione e la gestione del personale, ivi incluse le attività legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Egli si occupa di definire con l’imprenditore processi e organigrammi, individua mansioni e responsabilità altrui. Segue le attività legate alla certificazione di qualità. Dà pareri sull’opportunità di effettuare investimenti o disinvestimenti, coordina in prima persona consulenti legali e tributari nelle operazioni straordinarie (cessioni dirami d’azienda, fusioni, aumenti di capitale).

Se la società è quotata si può trovare perfino in conflitto d’interessi con se stesso dirigendo attività di controllore e controllato. Oppure, “visto che conosce i numeri della società”, a fianco di talune delle suddette attività si trova catapultato nel ruolo di investor relator, rappresentando la società nei confronti degli stakeholder e degli shareholder. È indubbio che di questo crescente potere (onore) e della sommatoria delle responsabilità che da ciò ne consegue (onere) non se ne sono accorti solo i diretti interessati ma anche i nostri politici.

Non si spiegherebbe altrimenti (oppure i casi Parmalat, Cirio ecc. spiegano tutto?) l’attenzione posta dal legislatore nella formulazione dell’art. 14 della legge 262/2005 (meglio nota come legge di riforma del risparmio) che introduce l’art.154-bis del Tuf (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e il successivo art. 15 della suddetta legge che va a rimpolpare puntualmente tutti gli articoli del codice civile, penale e di procedura sulle responsabilità del dirigente in materia di bilanci e informativa societaria. In un solo colpo quindi il Dafc italiano, ma per il momento soltanto colui il quale opera nelle società quotate, a differenza dei suoi colleghi anglosassoni, si ritrova un fardello di responsabilità civili e penali che lo equiparano ai direttori generali e agli amministratori, pur essendo lui l’anello più debole della catena. E si badi bene, le responsabilità non si limitano soltanto alla veridicità delle relazioni contabili che è tenuto a firmare (relazione trimestrale, semestrale, bilancio d’esercizio e bilancio consolidato) ma anche alla veridicità di tutte le informazioni finanziarie diffuse al mercato. La legge suddetta presenta interrogativi applicativi interessanti. Può una norma arrivare fino al punto di stabilire di quale figura contrattuale debba avvalersi un consiglio d’amministrazione per compiere certe attività? Infatti, altro elemento degno di nota che non sfugge, anche al lettore meno attento della norma, è la precisione con la quale s’individua il soggetto destinatario degli oneri sopra citati: il riferimento preciso al “dirigente”, non al responsabile della funzione, ne consentirebbe l’applicazione alla figura del quadro? Pare, cosa più probabile per molti, che trattandosi solo di società quotate il Daf o Dafc è normalmente un dirigente, quindi la norma ha voluto esattamente indicare colui il quale è già un dirigente.

Nell’attesa di chiarimenti, se questa è la realtà lavorativa del Cfo italiano nei prossimi anni, evidentemente bisognerà prenderne atto. Ma ciò non basta. Se è giusto stimolare le società a confrontarsi con il mercato – quello quotato – gli strumenti contrattuali che regolano i rapporti fra dirigente e società evidentemente vanno aggiornati o quanto meno ritoccati. Oggi la questione tocca forse poche decine di soggetti, domani chissà.

Un’altra considerazione deve essere fatta però a tale proposito. Lo status del Cfo può cambiare nel tempo. Egli può trascorrere parte della sua attività lavorativa in una società non quotata e parte in una quotata o viceversa e, come abbiamo visto, il regime delle responsabilità è molto diverso. È ipotizzabile dunque l’elaborazione di un meccanismo contrattuale di supporto che potrebbe regolare questi passaggi? Un meccanismo tale per cui il Dafc che approda alla società quotata ha contrattualmente taluni diritti economici che automaticamente non sono applicabili al Dafc che invece “scende” dalla nave quotata? Forse che un’indennità di responsabilità oppure la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa, legata alle responsabilità civili e penali conseguenti il ruolo potrebbe alleviare la pena? No, ma contribuirebbe certamente ad alleggerire il fardello.

Search

Latest Projects

    No projects

Recent Comments

    Tienimi informato

    Iscriviti alla nostra newsletter