In questa sezione trovi le domande, con le relative risposte, ai quesiti posti più frequentemente da chi cerca soci.
Per chi cerca soci
1.
Cos’è il Crowdfunding?
E’ un’iniziativa che prevede la raccolta di fondi (funding), realizzato prevalentemente (anche se non esclusivamente) on-line, che vede e il coinvolgimento di molte persone (crowd – folla) effettuare versamenti in denaro anche di modesta entità, per sostenere un’iniziativa benefica e non un progetto, un’impresa.
A seconda del tipo di crowdfunding i partecipanti potranno assumere il ruolo di:
- soci, (equity crowdfunding),
- prestatori (lending crowdfunding),
- donatori (donation crowd funding),
- sostenitori (reward crowd funding).
Il portale leonardo.mcpadvisory.it è un portale di equity crowd funding.
La Società titolare del portale è la Management Capital Partner s.r.l.
I dati legali della Società sono disponibili sul sito internet www.mcpadvisory.it
2.
Chi può presentare un progetto su leonardo.mcpadvisory.it?
Il progetto può essere presentato da tutte le società di capitali start up innovative o pmi innovative e che vogliono ampliare la propria base sociale.
Il progetto potrà prevedere il raggiungimento di più sub obiettivi o tappe alle quali coincidono una o più fasi di raccolta.
3.
Cosa debbo fare per cercare nuovi soci?
Ti devi iscrivere nella sezione cerco nuovi soci e seguire tutte le istruzioni, pubblicando il progetto e tutti i documenti societari richiesti.
4.
Ci sono soggetti che non possono presentare progetti d’impresa?
Leonardo non accetta la presentazione di progetti contrari al buon costume all’etica ed iniziative contrarie alle disposizioni di legge o di forma regolamentare.
5.
Qual’è l’iter che leonardo.mcpadvisory.it segue per selezionare i progetti d’impresa?
Chi intende promuovere un progetto:
deve iscriversi,
completare la registrazione,
inserire tutti i documenti previsti,
attendere dai 5 ai 7 giorni lavorativi l’esito dell’istruttoria interna prevista dal Comitato di Valutazione della società
6.
Le azioni o quote che attribuisce l’Offerente Emittente o il proponente, quali diritti attribuiscono ai sottoscrittori?
Se l’offerta è relativa alla sottoscrizione di Azioni o quote ordinarie, i diritti sono quelli previsti per i soci dalla legge. Quindi il socio, ha la possibilità di partecipare alle assemblee, partecipare agli utili, votare la nomina del Cda e degli organi di controllo, ispezionare i libri sociali, sottoscrivere azioni o quote di nuova emissione. E’ possibile tuttavia emettere categorie particolari di quote o azioni che possono limitare certi diritti
7.
I sottoscrittori possono revocare la loro sottoscrizione?
Il Regolamento crowdfunding Adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2016, prevede all’art. Art. 25 (Costituzione della provvista e diritto di revoca) prevede:
- La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita in un conto indisponibile destinato all’offerente in un conto indisponibile destinato all’offerente presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori .
- Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un’offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
- Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.
8.
I soci o azionisti possono vendere le azioni in qualsiasi momento le quote o azioni sottoscritte?
Sì, se ci sono limitazioni alla vendita, dovranno risultare dal progetto che ne deve illustrare le motivazioni gestionali. In ogni caso tali vincoli sono tipici delle società quotate.
9.
Si applica il contratto di lock-up a queste operazioni?
La clausola lock-up (anche detta clausola lock-in) è un accordo che viene riportata nel prospetto informativo dell’IPO che regola le azioni compiute dagli azionisti della società emittente sul capitale della società stessa nel periodo post-quotazione.
La finalità del lock- up è quella di evitare oscillazioni negative dei prezzi delle azioni nel periodo immediatamente successivo alla quotazione che possa essere causato da una pressione sull’offerta dei titoli stessi.
Un esempio è l’impegno da parte dei possessori di azioni a non vendere i loro titoli in un periodo che può variare dai novanta ai centottanta giorni successivi all’emissione.
Il lock-up è generalmente un accordo volontario che diventa obbligatorio solo qualora la società emittente svolga la propria attività da meno di 3 esercizi faccia domanda di ammissione a quotazione sul mercato MTA. In tal caso gli azionisti ed altri soggetti che hanno acquisito i titoli nei 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda, nell’anno successivo alla quotazione si impegnano nei confronti della Borsa Italiana non compiere operazioni aventi ad oggetto l’80% delle azioni ordinarie possedute alla data di inizio delle negoziazioni.
10.
Un socio o azionista può chiedere di far parte del Consiglio d’Amministrazione?
Sì, anzi a seconda dell’ammontare sottoscritto gli investitori stipulano veri contratti parasociali che regolano il governo (Corporate Governance) societario.
11.
Come è regolamentato l’uso del conto presso il quale confluiranno le sottoscrizioni?
Il conto corrente c/c è indisponibile ed è intestato soltanto al soggetto presentatore (o emittente) all’emittente sul quale viene costituita la provvista di un’offerta pubblicata sul presente portale è infruttifero e che, pertanto, non potrà essere reclamata alcuna forma di interessi dagli investitori che, per qualsivoglia motivo, rientrano in possesso delle somme versate dopo aver generato un ordine di adesione.
12.
Chi investe nel progetto può beneficare di agevolazioni fiscali?
Stante la continua e mutevole evoluzione della normativa fiscale si consiglia di consultarsi sempre con il proprio professionista. Maggiori informazioni possono essere assunte al seguente link:
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/scheda_sintesi_credito_imposta_r&s_31_marzo_2016.pdf
13.
Sono previsti costi a carico degli investitori?
No, non sono previsti costi a carico degli investitori da parte di leonardo.mcpadvisory.it.
Le spese a carico degli investitori per la trasmissione degli ordini a banche ed imprese di investimento, se presenti, sono indicati nella scheda informativa relativa a ciascuna offerta.
14.
Cosa succede se l’offerta supera la richiesta?
La delibera di aumento di capitale prevede, oltre ad un eventuale ammontare minimo per il perfezionamento dell’aumento di capitale, anche un ammontare massimo capitale da raccogliere. Pertanto l’offerente potrà, rispetto all’ammontare minimo, raccogliere investimenti in overfunding fimo all’ammontare massimo previsto, oltre al quale, in caso di investimenti effettuati, i capitali verranno restituiti agli investitori.
15.
Come si perfeziona l’Offerta?
L’offerta è del tipo “Tutto o nulla”( all or nothing), ossia che essa può aver successo solo se viene sottoscritta per l’intero ammontare richiesto.
Inoltre ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative o da “investitori a supporto dell’innovazione” ( cfr Regolamento Consob, art.24, comma 21).
In caso di mancato perfezionamento dell’offerta, così come nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi già versati relativi alla provvista tornano nella piena disponibilità degli investitori.
16.
Cosa sono le start up innovative?
Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. Il “Decreto crescita bis” stabilisce i requisiti che tali società devono possedere e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo.
Per crescere bene è necessario un ambiente favorevole: per questo il legislatore, nel disegnare il sistema ha previsto una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori”: società di capitali italiane che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove è possibile acquisire le principali informazioni sulle società.
Anche il sito internet delle singole start-up è un’importante fonte di informazioni: esso riporta (e aggiorna ogni sei mesi) le informazioni sull’attività svolta, sui soci fondatori, sul personale e sugli altri elementi indicati dal Decreto nonché sul bilancio. Fonte: http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#c2
Vedi pure http://startup.registroimprese.it/
17.
Cosa sono le PMI innovative?
Sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’art. 4 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (15G00014) (GU n.19 del 24-1-2015 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).
Fonte http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig=
Vedi pure http://startup.registroimprese.it
18.
Com’è disciplinato il fenomeno in Italia? Il “Decreto crescita bis” e il Regolamento CONSOB.
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.). L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.
È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up. Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”).
Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013.
Fonte http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#c2
19.
Come faccio a controllare che l’attività di un portale è vigilato dalla Consob?
REGISTRO DEI GESTORI
Il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line e i provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel Bollettino della Consob, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006.
Il Registro è previsto dall’art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 e contiene:
una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;
una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.
20.
Le Start up o le PMI innovative sono soggette alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 231/2007?
Il Decreto in parola è conosciuto anche come normativa antiriciclaggio.
Si consiglia di consultare gli articoli 10,11,12 e 13 del decreto in questione che descrive i soggetti obbligati al rispetto di tale normativa
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/dlgs-2007-231.pdf
21.
Le Start up o le PMI innovative sono soggette alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001?
Il Decreto in questione prevede la responsabilità amministrativa degli enti e delle società. La sua adozione facoltativa consente alle società che lo hanno adottato di poter prevenire il coinvolgimento nella commissione di determinati reati e nei relativi procedimenti penali ed amministrativi