Art. 15. Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali

1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno
a) il rischio di perdita dell’intero capitale investito;
b) il rischio di illiquidità;
c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’articolo 25 del decreto
d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
e) per le start-up innovative le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto;
e-bis) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto;
f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR
g) il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.
2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:
a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:
i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;
ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’investitore
c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.

Per soddisfare le prescrizioni previste dal comma 1 lett. a – lett. e-bis dell’art. 15,
Management Capital Partner S.r.l. non ha il potere di impedire, limitare o non dare esecuzione alla richiesta di sottoscrizione dell’aumento di capitale proposto dall’Offerente.
E’ cura dell’investitore non professionale valutare se le proprie condizioni oggettive e soggettive gli consentono di effettuare l’investimento.
Come precedentemente detto, la Società ha predisposto un apposito questionario informativo, volto a far riflettere l’investitore sul grado di preparazione e conoscenza dei rischi e delle opportunità che presentano le sottoscrizioni di capitale on line.

La società al fine di guidare l’investitore non professionale verso un investimento consapevole ha altresì messo in atto alcune misure che ritiene potranno rendere più obiettiva la valutazione dei rischi legati alla sottoscrizione di offerte di strumenti finanziari non quotati e pertanto illiquidi e difficilmente negoziabili.

Le misure adottate sono le seguenti:

  • Creazione di una guida il mio crowdfunding che illustra le varie forme di crowdfunding (donation based, reward based, lending e l’equity crowdfunding) e che consente al lettore di comprendere le differenze fra le varie forme, chi sono gli attori che vi intervengono e quali i sono i progetti che normalmente finanziano le suddette campagne. Per ciascuna forma lo status giuridico che assume il soggetto aderente.
  • Creazione di un vasto dizionario tecnico finanziario che consente all’utente di comprendere con un linguaggio semplificato la spiegazione di molti termini tecnici che aiuta il lettore a districarsi nella materia, tecnica, bancaria e finanziaria. Detto dizionario è riportato integralmente nella guida denominata Il mio crowdfunding ed è disponibile anche quale documento autonomo sotto la voce “Dizionario Finanziario.”
  • Elaborazione di specifici quesiti inseriti nel questionario informativo sulla consapevolezza dell’investitore di assumersi il rischio di perdita dell’intero capitale investito.
  • Richiesta di sottoscrizione online, resa alla fine del questionario che, sulla base della profilazione chiede uno o più consensi. come di seguito riportati.
    All’interno del portale sono indicati i link alla normativa di riferimento. Per gli investimenti in Start-up innovative e PMI innovative sono previsti dei benefici fiscali, per l’approfondimento dei quali si rimanda alle sezioni del portale dedicate alle Start-up innovative ed alle PMI innovative, a cui si può accedere cliccando sui rispettivi link, e si ricorda che essi hanno carattere temporaneo e possono variare a seconda dell’evoluzione normativa in materia; pertanto è bene che l’investitore si affidi ad un consulente fiscale di fiducia per capire meglio quali benefici gli spettano ed in che misura.
    Alla data di redazione del presente documento in capo agli investitori rimangono valide le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative, come modificate dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, gli investitori persone fisiche potranno godere di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2017 saranno rispettivamente di 1 milioni di euro e di 1,8 milioni di euro.
    All’interno del portale sono indicati i link alla normativa di riferimento. Vedi www.leonardoequity.com::::

Per soddisfare le prescrizioni previste dal comma 1 lett. f dell’art. 15, si precisa che il termine OICR sta per “Organismo di investimento collettivo del risparmio”, ossia un intermediario finanziario che si occupa di investire, in strumenti finanziari o in altre attività, le somme di denaro raccolte tra il pubblico dei risparmiatori.

Agli OICR che investono prevalentemente in Start-up innovative e PMI innovative è stata estesa la possibilità di utilizzare l’equity crowdfunding, pertanto il Regolamento della Consob in materia impone ai gestori di tali portali on-line di indicare il contenuto del regolamento e dello statuto di un OICR.
Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui esso si deve attenere nello svolgimento dell’attività. Generalmente vi sono evidenziati gli scopi del fondo di investimento, la politica di investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonché le regole di funzionamento del fondo stesso. In particolare, l’art. 37 del Testo Unico della Finanza, con specifico riferimento ai fondi comuni di investimento, indica quanto segue:
“1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
i) se il fondo è un fondo feeder.
[…]”
Inoltre, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, al Titolo V, Capitolo I, fissa i “criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento”, a cui si rimanda, e dispone che agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un OICR, nonchè di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di organismi previsti nel nostro Ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento. In particolare, con riferimento allo statuto di una SICAF o di una SICAV, gli artt. 35-quater e quinquies del suddetto Regolamento prevedono rispettivamente quanto segue:

Art. 35-quater:
“[…] 5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav può prevedere:
a. limiti all’emissione di azioni nominative;
b. particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c. l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d. la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo. […]“
Art. 35-quinquies:
“[…] 3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:
a. limiti all’emissione di azioni nominative;
b. particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c. l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d. la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo;
e. nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento. […]”
Per approfondire la normativa di riferimento consultare i seguenti link:
Artt. 37 e ss. del Testo Unico della Finanza;
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015;
Per soddisfare le prescrizioni previste dal comma 1 lettera g dell’art. 15 la società a messo a disposizione un apposito indirizzo mail dirittorecesso@mcpadvisor.it al quale scrivere per esercitare tale diritto.

Diritto di recesso
All’investitore che non sia professionale, ai sensi dell’art.13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, spetta il diritto di recedere, anche immotivatamente, dal presente ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione telematica all’indirizzo dirittorecesso@mcpadvisory.it, entro sette giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso.

Per soddisfare le prescrizioni previste dal comma 2 lett.a – lett. c l’investitore non professionale è tenuto a rispondere ad un questionario il cui punteggio individua se l’investitore ha un profilo appropriato prudente o non appropriato.
Si rammenta che il dovere di M.C.P. è quello di informare, contribuire a documentare ed aumentare la cultura in materia di raccolta di capitali on line, nonché avvertire l’investitore non professionale se a giudizio del gestore il profilo non risulta adeguato all’investimento.